Nel lontano 1982 un'impresa industriale falliva; un'impiegata amministrativa chiedeva tempestivamente (ed otteneva) l'indennità di disoccupazione, della quale, però, l'INPS chiedeva la restituzione quando apprendeva che per quattro mesi la lavoratrice era stata "ausiliaria di giustizia per conto del Tribunale di Parma", collaborando con il Curatore fallimentare ai fini della ricostruzione della contabilità aziendale. Promossa l'azione giudiziaria vari anni dopo, l'INPS vede respinte le sue domande, perché l'attività di "ausiliaria di giustizia", avendo "caratteristiche di sporadicità … ed autonomia … e … temporalmente … limitata …, in nessun modo può essere parificata ad una vera e propria occupazione, ossia un'attività lavorativa … che abbia caratteristiche di continuità e professionalità". Secondo il Giudice di Parma dagli artt. 52 e 53 del reg.to 2270/24 si ricava, invece che la "adeguata occupazione" il cui reperimento da parte del disoccupato comporta la perdita dell'indennità, deve avere "caratteri di stabilità …, subordinazione e professionalità … che certo non compaiono nell'attività di ausiliario di giustizia" - come ad esempio il curatore fallimentare - che consiste, invece, in un incarico "aleatorio, sporadico, non comportante specifica professionalità, retribuito con tariffe predeterminate che fanno riferimento a parametri in buona parte estranei all'apporto individuale e dunque al tipo di mansioni svoltes
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